INTEGRAZIONE AL CONTRATTO SECONDO LIVELLO COOPERATIVE SOCIALI DEL 29 luglio 2013

PRE-INTESA

In data 19 gennaio 2015, presso la sede di Legacoop Puglia in Bari alla via Capruzzi, n. 228, si sono incontrati, dopo rituale convocazione, Massimiliano Maggio e Filomena Colamussi per Legacoop Puglia, Daniele Ferrocino per Confcooperative Puglia Federsolidarietà, Giuseppe Ciracì per FP CGIL Puglia, Vincenzo Riglietta per Fisascat CISL e Antonio Cascarano per FPL UIL.

Dopo ampia discussione e al termine del percorso di integrazione all’accordo di secondo livello per le Cooperative Sociali sottoscritto il 29 luglio 2013 che ha impegnato le parti nei mesi scorsi, si sottoscrive la presente intesa.

Si evidenzia che la locuzione “l’R.S.A. (o R.S.U. e G.P.O. se presenti)”, più volte presente all’interno dell’accordo, si considererà sempre sostituita con la seguente: “l’R.S.A. (o R.S.U. se presente) e G.P.O. (o C.P.O. se presente)”.

Premessa

Alla Premessa viene aggiunto, in coda, il seguente capoverso:

In ultimo, fermi restando i principi sanciti dalla Legge 142/2001, le parti ribadiscono che, fatte salve le prerogative tipiche dello status di socio, per tutti i lavoratori, sia soci che non soci, valgono egualmente e totalmente le previsioni di cui al CCNL 2010-2012 e al presente accordo integrativo regionale”.

Art. 2 – Relazioni sindacali

Dopo il primo capoverso, viene aggiunto quanto segue:

A tal proposito il presidente della Cooperativa avrà cura di assicurare preventiva informazione alle OO.SS., aziendali e/o territoriali, a seconda delle materie, che a loro volta potranno richiedere incontri specifici per le valutazioni di merito, circa provvedimenti da assumere, difficoltà di natura economica aventi riflessi sulla puntuale corresponsione delle retribuzioni e quant’altro attenga ai rapporti di lavoro, anche allo scopo di verificare la possibilità di azioni congiunte atte a rimuovere difficoltà ed impedimenti.

Ove tale modello relazionale non dovesse produrre effetti e allo scopo di evitare l’insorgere di conflitti, le parti si incontreranno presso la sede dell’ACI (Alleanza Cooperative Italiane) Puglia (oppure presso la sede regionale della Centrale Cooperativa cui la Cooperativa aderisce), unitamente alle Segreterie regionali delle OO.SS. firmatarie del Contratto Collettivo di II° livello.

In caso di mancata conciliazione, le parti si riterranno libere da ogni vincolo relazionale, nell’esercizio delle autonome determinazioni, in tutte le sedi competenti e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.                                        

Tale ulteriore sede di confronto riguarda esclusivamente le controversie di natura sindacale e non quelle riguardanti i lavoratori, siano esse singole o plurime, per le quali si fa riferimento agli istituti della Conciliazione e dell’Arbitrato di cui agli artt. 38 e 39 del CCNL”;

Al terzo capoverso, la locuzione “3 rappresentanti delle Centrali Cooperative e 3 rappresentanti delle OO.SS.”, viene sostituita da “6 (di cui 3 supplenti) rappresentanti delle Centrali Cooperative e 6 (di cui 3 supplenti) rappresentanti delle OO.SS.”.

Dopo il terzo capoverso, viene aggiunto:

“Nella costituzione dell’Osservatorio Regionale deve essere assicurata la parità di genere“.

Al quarto capoverso, la locuzione “3 rappresentanti delle Centrali Cooperative e 3 rappresentanti delle OO.SS.”, viene sostituita da “6 (di cui 3 supplenti) rappresentanti delle Centrali Cooperative e 6 (di cui 3 supplenti) rappresentanti delle OO.SS.”.

Dopo il quarto capoverso, vengono aggiunti i seguenti, separati, commi:

“Nella costituzione del Comitato Misto Paritetico Regionale deve essere assicurata la parità di genere“.

Il C.M.P.R., oltre alle funzioni previste dall’art.2 del vigente C.C.N.L. per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, è chiamato particolarmente a:

  • sostenere la piena applicazione delle norme riferite alla cooperazione sociale con particolare riferimento alla legge 381/91 e alla L.R. 21/93 ;
  • intervenire nei confronti delle stazioni appaltanti per la corretta e puntuale assunzione dei costi delle prestazioni, comprendenti sia i costi derivanti dal rispetto del CCNL che dall’applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute del lavoro, oltre che gli oneri connessi alla gestione e alla formazione degli operatori, monitorando i criteri di aggiudicazione allo scopo di renderli omogenei su base regionale;
  • attivare rapporti con gli enti pubblici per favorire la reperibilità sul mercato occupazionale delle figure professionali necessarie alle imprese cooperative del settore – anche rilevando i fabbisogni formativi e proponendo azioni conseguenti – e per individuare soluzioni atte a ridurre i tempi di pagamento nei confronti delle Cooperative;
  • promuovere anche, ove ritenuto utile, convenzioni per la realizzazione di tirocini formativi ai sensi dell’art. 18 della legge n. 196/97 e del Decreto Ministeriale 25 maggio 1998;
  • promuovere tutte le azioni, comprese quelle legali, se necessario, nei confronti delle amministrazioni che effettuino gare d’appalto al massimo ribasso e delle cooperative che pratichino tariffe non in grado di assicurare la corretta applicazione del CCNL;
  • Attivare iniziative finalizzate ad informare i lavoratori soci e dipendenti delle cooperative sociali, sulla costituzione del Fondo Pensione Complementare “COOPERLAVORO”, nonché sull’Assistenza Sanitaria Integrativa;
  • monitorare l’evoluzione normativa in materia di Cooperazione Sociale e proporre alle Organizzazioni partecipanti eventuali interventi politici e/o variazioni ed integrazioni del presente accordo;
  • sviluppare azioni di concertazione, anche attraverso la promozione di protocolli di intesa, con A.N.C.I. e Regione Puglia finalizzato a rendere le attività delle Stazioni Appaltanti pubbliche conformi ai principi di cui alle vigenti disposizioni legislative nazionali e comunitarie, anche a seguito dell’adozione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché delle leggi nazionali di recepimento;

Il C.M.P.R. ha sede presso Legacoop Puglia ed all’atto del proprio insediamento provvederà a stilare il proprio regolamento di funzionamento.

Esso si riunisce in sessione ordinaria con cadenza trimestrale e in sessione straordinaria tutte le volte che particolari esigenze lo richiedano.

Le funzioni di presidente vengono svolte dalle OO.SS. facenti parte del C.M.P.R. a rotazione e le decisioni vengono assunte con maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei presenti.

Allorquando il C.M.P.R. sia chiamato ad affrontare questioni di rilevanza esclusivamente territoriale, potranno essere chiamati a fornire il proprio contributo i rappresentanti sindacali e della cooperazione territorialmente competenti, senza che ciò alteri gli equilibri previsti nella composizione del Comitato medesimo.

Il Comitato segnalerà alle parti stipulanti il Contratto di II° livello per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative Sociali pugliesi, le problematiche emerse nel corso della propria attività che dovessero richiedere modifiche e/o integrazioni al medesimo Contratto.

Presso il C.M.P.R. avranno sede le Commissioni di Conciliazione e i Collegi Arbitrali, così come previsto dagli art. 38 e 39 del CCNL.

I Comitati Misti Paritetici Regionali coordineranno la propria attività con il Comitato Misto Paritetico Nazionale stabilendo un rapporto funzionale e di collaborazione con gli Enti Bilaterali Confederali Regionali.

Per l’attuazione dei propri compiti e per l’attività dell’Osservatorio Regionale di cui al comma 3, il C.M.P.R. predisporrà appositi piani di lavoro sottoponendo alle parti le corrispondenti esigenze economiche, a fronte delle quali vi sarà un particolare impegno da parte delle Associazioni Cooperative Regionali.

Le parti si impegnano altresì a ricercare ogni possibile finanziamento utile a garantire il migliore funzionamento dell’Osservatorio Regionale e del C.M.P.R.”.

Art. 3 – Pari Opportunità

L’art. 3 viene sostituito dal seguente:

Le parti concordano di costituire presso le cooperative sociali con almeno 15 lavoratori il Comitato per le Pari Opportunità composto da tre rappresentanti sindacali indicati dalle RSA di CGIL, CISL, UIL o RSU, se presente, e da 3 rappresentati della cooperativa.

Il Comitato avrà il compito di garantire le pari opportunità su:

  • Dinamiche di selezione del personale e ammissione nuovi soci;
  • Formazione e formazione continua;
  • Percorsi di progressione professionale, giuridica ed economica; ( o accesso ai percorsi di carriera interni );
  • Organizzazione del lavoro e turni orari in ottica conciliativa vita/lavoro.

Il Comitato sarà presieduto dal componente donna. In caso di più donne, da quella con maggiore anzianità anagrafica.

Il Comitato avrà altresì il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali in ottica di pari opportunità di genere e di monitorarne l’andamento, segnalando ogni anomalia alle RSA o RSU, se presenti.

Nelle Cooperativa con numero di lavoratori inferiori a 15 unità, in luogo del Comitato e con le medesime funzioni, si può procedere all’elezione del Garante Pari Opportunità ( G.P.O. ).

La direzione della Cooperativa, entro 15 giorni dall’istanza di almeno tre lavoratori, delle RSA o RSU, se presente, provvederà ad indire le elezioni affiggendo nella bacheca aziendale l’invito a candidarsi, rivolto a tutte/i le lavoratrici e lavoratori.

Il termine per la presentazione delle singole candidature non potrà essere inferiore a 15 giorni dalla data di affissione della comunicazione di invito.

Entro 5 giorni dalla presentazione delle candidature, la direzione della cooperativa fisserà il luogo e la data, nel rispetto delle esigenze produttive, non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla presentazione delle candidature, per l’espletamento delle attività di voto.

Le elezioni saranno valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto.

Hanno diritto di voto tutti i lavoratori subordinati, soci e non soci, anche con contratto a termine, in forza alla cooperativa.

E’ espressamente vietato il voto per interposta persona.

Ai fini delle politiche sulle pari opportunità, si terrà conto, infine, di quanto previsto da eventuali Patti Sociali di Genere Territoriali costituiti ai sensi dell’art. 15 della Legge regionale 21 marzo 2007 n° 7”.

Art. 4 – Orario di lavoro

L’art. 4, lett. c) part–time e lavoro supplementare, viene integralmente sostituito dal seguente:

fermo restando quanto disciplinato dal CCNL 2010-2012 in merito al part-time e lavoro supplementare, è previsto il ricorso al part-time reversibile, ovvero la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da full-time a part-time, oltreché per l’assistenza ai figli minori fino al compimento del terzo anno di vita, anche per l’assistenza di minori e anziani in ordine di parentela di I grado, in misura non superiore al 10% del personale comunque in servizio nella specifica unità produttiva, concordandolo, in ogni caso, con la direzione della cooperativa, previa informazione alla R.S.A. (o R.S.U. se presente) e G.P.O. (o C.P.O. se presente)”;

Art. 6 – Formazione

All’art. 6, dopo l’ultimo capoverso, viene aggiunto il seguente:

I permessi retribuiti previsti dal 2° comma dell’art. 70 del CCNL sono riconosciuti anche per la partecipazione a corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale di natura privata che abbiano specifico attinenza con le mansioni svolte o con i servizi prestati dalla Cooperativa, previa condivisione con la Cooperativa stessa e unicamente per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato”.

Art. 11 – Attività di soggiorno

All’art. 11, il periodo “con particolare riferimento ai soggiorni con gli utenti” è sostituito dal seguente:

oltre il normale orario di lavoro”.

Art. 12 – Utilizzo Mezzo Proprio

All’art. 12, dopo l’ultimo capoverso, viene aggiunto il seguente:

Nel caso di utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio, al dipendente spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per il parcheggio, debitamente documentate, solo ove la prestazione assistenziale avvenga in zone prive di parcheggio libero.

La definizione del rimborso in caso di danni subiti dal mezzo proprio per l’espletamento del servizio è demandata al confronto tra le parti in sede aziendale”.

Art. 14 – Contingenti minimi in caso di sciopero

L’art. 14 viene integralmente sostituito dal seguente:

Ai sensi dell’art.11 del C.C.N.L. 2010/2012 e della legge 146/90 e s.m.i., sono da considerarsi servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero i seguenti:

a)   prestazioni medico-sanitarie, l’igiene e l’assistenza atta ad assicurare la tutela fisica, la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto nell’assistenza domiciliare rivolta a persone non autosufficienti;

b)    tutto il complesso delle prestazioni previste dal programma di servizio assistenziale nelle Residenze Sanitarie Assistite ( RSA ) rivolte agli utenti in condizione di totale dipendenza. Non possono considerarsi essenziali le attività integrative dell’assistenza, quali le terapie riabilitative, animazione, guardaroba, lavanderia, ecc. ;

c)    il pasto e l’auto-somministrazione farmacologica agli utenti parzialmente non autosufficienti e affidati delle Residenze Protette e nei Centri Residenziali sanitari- sociali – educativi- riabilitativi;

d)   i servizi relativi all’affidamento di minori.

Non sono di per sé essenziali i servizi socio-riabilitativi e le attività dei centri diurni, le attività di formazione e pre-formazione, l’assistenza sociale professionale, nonché i servizi ADI e SAD.

I contingenti minimi di personale, nel numero e nelle qualifiche professionali, che dovrà garantire i servizi essenziali in caso di sciopero vengono definiti nell’ambito della contrattazione aziendale. Il contingente non potrà corrispondere al numero degli operatori normalmente addetti al medesimo servizio, salvo che per particolari e documentati casi acclarati in sede negoziale aziendale.

Sulla base dell’accordo aziendale, in occasione di sciopero la cooperativa individua i nominativi per la costituzione del contingente addetto alla garanzia dei servizi minimi essenziali, dandone comunicazione ai diretti interessati e alle rappresentanze sindacali aziendali almeno 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero.

La lavoratrice o il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero con la richiesta di essere sostituito. La cooperativa verifica la possibilità di soddisfare la richiesta mediante la sostituzione con altra lavoratrice o altro lavoratore che non intende aderire allo sciopero. Ove ciò non sia possibile, il richiedente è tenuto a prestare servizio acquisendo il diritto ad essere esonerato nello sciopero successivo per potervi aderire.

Nel caso di Cooperative sociali operanti all’interno di strutture in cui sono presenti anche lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche o imprese private, il personale della cooperativa, in occasione di scioperi riguardanti altri comparti contrattuali, non può in alcun modo essere utilizzato per la sostituzione di lavoratori scioperanti”.

Si allega alla presente pre-intesa iltesto dell’accordo del 29 luglio 2013 armonizzato a seguito delle integrazioni testé specificate.

Bari, lì 19/01/2015