La Fp Cgil ritiene nella più complessiva vertenza sulle pensioni necessario lanciare una vertenza sulla previdenza dei pubblici dipendenti. Alcune delle novità pensionistiche contenute nella legge di bilancio 2017 sono state apprezzate. Altre, però, richiedono una rivisitazione.
Ecco alcuni esempi. Abbiamo denunciato come ai pensionamenti anticipati corrisponda un TFR ultra posticipato. I termini di pagamento del TFS/TFR decorrono non dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ma dalla data di raggiungimento del diritto teorico alla pensione di vecchiaia, praticamente fino a cinque anni dopo.
Un altro punto di intervento possibile è l’Ape sociale. Esso consente ai lavoratori che svolgono particolari lavori gravosi di andare in pensione a 63 anni con 30/36 anni di contributi a seconda dei casi stabiliti dalla legge. Ma a nostro parere non comprende tutte le attività gravose che si svolgono nell’ampia gamma del lavoro dipendente del settore pubblico.
Per questo chiediamo:
- la stabilizzazione dello strumento dell’Ape sociale
- l’estensione anche a professionalità gravose attualmente non comprese
- la riduzione dei termini di pagamento TFR/TFS
- l’estensione del part time pensionistico ai dipendenti pubblici
- il riconoscimento gratuito del riscatto del corso di laurea
- il riconoscimento figurativo del periodo di non lavoro
ESTENSIONE DELL’APE SOCIALE
La Legge di Bilancio 2017 drasticamente e in maniera riduttiva ha identificato i lavori gravosi che danno titolo alla flessibilità pensionistica in applicazione dell’Ape Sociale.
La Fp Cgil, in considerazione della sperimentabilità dell’Istituto dell’Ape Sociale, rimanendo nello spirito dei contenuti del verbale del 28 settembre 2016, chiede l’inclusione nei lavori gravosi, oltre a quelli già compresi, degli assistenti sociali e di tutte le figure professionali del ruolo tecnico e sanitario che lavorano su turni nel sistema sanitario pubblico, privato e accreditato nonché delle figure professionali che lavorano nel settore socio sanitario assistenziale addetti alla non autosufficienza
Chiede inoltre l’inclusione della Polizia Locale fra i lavori gravosi e compresi nella estensione nell’ape sociale per la loro specificità lavorativa. Anche in analogia con altri comparti, si richiede l’estensione della pensione privilegiata.
IL PENSIONISTICO PART-TIME
Estensione della facoltà concessa fino ad oggi ai soli lavoratori dei settori privati anche ai dipendenti pubblici. Questa deve consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di tutti i comparti di poter ridurre volontariamente l’orario di lavoro per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia con un anticipo di 3 anni.
Chi sceglie questo part time non perde niente in termini pensionistici, la sua pensione sarà calcolata sullo stipendio intero.
Sarà inoltre corrisposta in busta paga la contribuzione relativa alla prestazione non effettuata.
Perché queste misure?
- Si favorisce chi sceglie di andare in pensione;
- Si agevola il turn over: affiancando il lavoratore part time con un giovane neo assunto che a sua volta svolgerà la parte restante dell’orario ridotto (art.1 comma 284 della legge 208/2015).
Puoi andare in pensione anticipata ma devi sapere che i termini di pagamento del TFS/TFR del pubblico impiego oggi sono:
Motivi della cessazione | Decorrenza |
Inabilità o decesso | 105 gg |
Collocamento a riposo d’ufficio | 12 mesi |
Dimissioni volontarie | 24 mesi |
HAI 63 ANNI E FAI UN LAVORO GRAVOSO?
HAI DA 30 A 36 ANNI DI CONTRIBUTI VERSATI?
Rateizzazione
Prima rata | 50.000 | Dopo 12 o 24 mesi |
Seconda rata | da 50.000 a 100.000 | Dopo un anno |
Terza rata | Oltre 100.000 | Dopo un anno |
I termini di pagamento del TFS/TFR decorreranno non dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, bensì dalla data di raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Dopo circa 5 anni!
La Funzione Pubblica Cgil chiede di eliminare questa ingiustizia. I termini devono decorrere dalla data di cessazione del servizio e quelli di pagamento del TFS/TFR non devono superare 1 anno.
Rateizzazione
Prima rata | 50.000 | Dopo 12 o 24 mesi |
Seconda rata | da 50.000 a 100.000 | Dopo un anno |
Terza rata | Oltre 100.000 | Dopo un anno |
I termini di pagamento del TFS/TFR decorreranno non dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, bensì dalla data di raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Dopo circa 5 anni!
La Funzione Pubblica Cgil chiede di eliminare questa ingiustizia. I termini devono decorrere dalla data di cessazione del servizio e quelli di pagamento del TFS/TFR non devono superare 1 anno.