Fasce orarie di reperibilità in caso di infortunio sul lavoro

Il nuovo regolamento sulle visite fiscali (Decreto 206/2017) ha previsto l’obbligo per il lavoratore assente a causa d’infortunio, l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità previste in caso di assenze dal lavoro per malattia, mentre la precedente normativa lo escludeva (Decreto 2016/2009).

Come Fp CGIL, assieme al Patronato INCA, abbiamo rilevato che l’infortunio è riconosciuto dall’INAIL e solo a questo Ente sono in capo gli accertamenti medico-legali dell’infortunio, ne l’INPS era titolato ad effettuare gli accertamenti domiciliari senza con ciò violare l’art. 12 della legge 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’INAIL.

Oltre a ciò era del tutto illogico obbligare un lavoratore infortunato di essere reperibile al proprio domicilio una volta che l’INAIL ha certificato l’infortunio.

Di tutto questo ci siamo fatti interpreti presso il Dipartimento della Funzione Pubblica il quale, con nota del 20 febbraio 2018 ci ha dato ragione.

Nella nota, infatti, si precisa che sono in capo all’INAIL gli accertamenti e il riconoscimento degli infortuni sul lavoro, con la conseguenza che i lavoratori non sono più tenuti a rispettare le fasce orarie di reperibilità al proprio domicilio in caso di assenza dal lavoro a seguito di infortunio.

Si invitano le strutture in indirizzo alla diffusione della presente precisazione.

 

Per il Comparto Antonio Marchini